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Il Collegio dei Garanti è composto da: · ....... · ....... · ……
I compiti del Collegio dei Garanti, come stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, sono:
1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea, che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione degli interessati su: § situazioni di conflitto interni all’Associazione; § provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione. a. Decide insindacabilmente, anche in assenza di segnalazione, sui casi di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo negli ultimi cento giorni del suo mandato. I membri del Collegio dei Garanti svolgono la loro attività senza alcuna retribuzione. b. Il termine di mandato del Collegio dei Garanti viene prorogato fino ad un massimo di sei mesi, qualora coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
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